Pubblicazione dei casellari giudiziali dei candidati


Ai sensi dell’art. 1 comma 14, della Legge 9 gennaio 2019, n. 3 i partiti e movimenti politici, nonché le liste partecipanti alle elezioni amministrative, hanno l’obbligo di pubblicare sul proprio sito internet, ovvero, per le liste, nel sito internet del partito o movimento politico sotto il cui contrassegno si sono presentate nella competizione elettorale, per ciascun candidato, il curriculum vitae, fornito dal medesimo candidato, e il relativo certificato del casellario giudiziale di cui all’art. 24 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313.